Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.». «Art. 141-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato

f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'orga- no sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.». «Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede

b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie

c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato

g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del lo cale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'art. 141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede av valendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'art. 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a

5.000 spettatori

b) con l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.».

Art. 23. Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente Decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE. Nota all'art. 23:

-Il testo dell'art. 22 del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente: «Art. 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla Legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonchè di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, un regolamento che preveda

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni at tinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla Legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche. ».

Art. 24. Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

 

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